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Quanto alle persone giuridiche, scarse sono le notizie intorno a comunità e fondazioni, prima del 1200. Ma non deve far maraviglia se anche in Venezia, come nelle altre parti d'Italia, il concetto romano puro della persona giuridica, separata e distinta da' suoi componenti, venne, non senza l'influsso del diritto barbarico, notevolmente alterandosi. L'associazione ebbe tuttavia largo favore, specialmente nel campo religioso, e le istituzioni ecclesiastiche hanno spesso offerto, come è noto, ai laici il tipo della costituzione corporativa (61). Notevole è, rispetto alle persone giuridiche, specialmente per le consorterie d'arte, la vigilanza da parte dello stato.

Mosaico del sec. XIV
ERODE ORDINA CHE SAN PIETRO SIA TRATTO IN CARCERE.

(Magistrato che ordina d'imprigionare un accusato)
Mosaico del sec. XIV nella basilica di S. Marco.

Perciò che riguarda le persone fisiche, cominciamo dal più umile grado, i servi. Nelle case era vecchio retaggio lo schiavo, e continuò molto a lungo, benchè, sul finire, dell'età di mezzo, l'uso degli schiavi andasse sempre più restringendosi. Anche a Venezia lo schiavo era una cosa ed un oggetto di lusso. Vero è che la presenza di schiavi e di schiave, nelle famiglie patrizie ed agiate, era sì una ostentazione di grande agiatezza, ma era pure, una necessità dinanzi all'esodo dei servi, sottrattisi ai vincoli servili conseguendo la piena libertà giuridica. Gli schiavi accudivano ai più umili servizi domestici ed intorno ad essi ruzzavano i fanciulletti. La loro condizione non era molto dura, quantunque pur a Venezia il servo si dicesse in dominio dell'acquirente, che lo considerava come res sua propria (62). Nè erano ridotti all'estrema umiliazione dell'essere umano; una certa personalità era anche ad essi riconosciuta: adivano il tribunale comune, avevano famiglia propria e facoltà di obbligarsi, di acquistare, di possedere (63). Insomma il sentimento rispetto ad essi si andava interamente mutando: essi più che altro costituivano un espediente economico. Gli schiavi sostituivano i servi per diminuire il carico e la spesa di locazione di domestici liberi. Per ciò nei possessori non erano lievi le cure che si avevano per cotesta merce umana, giacchè ciascuno degli schiavi rappresentava un capitale che, per esser utile e fruttifero, doveva anzitutto esser garantito dal ben conservare la persona di cui era investito. E primieramente si doveva tutelare l'onore della femmina, sia perchè da esso dipendeva il valore venale di lei, sia perchè in Venezia rimase sempre vigile lo spirito della umana solidarietà: la consuetudine concedeva al padrone di esercitare contro chi avesse usato violenza a una schiava, la medesima azione di tutela attribuitagli per l'onore dei propri famigliari ; nè la tutela della legge mancava agli schiavi anche per offese di lieve momento (64).

Tali circostanze, in cui lo spontaneo esercizio della carità cristiana cercava conciliare contraddittori elementi di vita, non potevano evitare contrasti fra taluni atteggiamenti e cert'altre condizioni di fatto. In quanto era danaro posto a frutto, lo schiavo doveva essere riguardato sotto l'aspetto della continua e diretta utilità, ed egli era utile infatti finchè era giovane; invecchiando invece fruttava sempre meno, veniva diventando un peso ed allora l'affrancazione riesciva più facile e sollecita. Ma ancora è necessario tener presente una somma di diverse considerazioni per spiegarci al giusto punto il contegno dei vecchi veneziani a tal proposito. È umano che l'interesse materiale fosse ognora prevalente, ma su di esso potevano e la lunga consuetudine che allentava o distruggeva l'iniquità d'una relazione giuridica, contraria affatto allo spirito dei tempi, e il legame affettuoso che tra lo schiavo, non condannato ad obbedire ciecamente e supinamente al padrone, ed il padrone si veniva stabilendo, premio allo schiavo di uno zelo assiduo che riusciva a cattivarsi il benefizio della fiducia e ad attirare su di sè un più vivo senso di pietà ed una giusta estimazione del suo valore personale. Inoltre nel contatto fra i servi liberi e i servi schiavi, conviventi sotto il medesimo tetto, nascevano comunioni di sentimenti che facevano ai vari componenti la famiglia padronale preferire i servizi della schiava fedele e devota a quelli della fantesca loquace, pettegola, talvolta maligna. Dall'affetto e dal particolare gradimento al prezioso dono della libertà personale il passo era breve. Sempre più frequenti andavano facendosi le francationes causa mortis, che liberavano il servo col testamento (pagina testamenti), o per atti fra vivi mediante cartulae libertatis, nelle quali perduravano, benchè spesso prive di senso ne' tempi nuovi, le antiche formule pregiustinianee, conservatesi nei formulari notarili. Vi si diceva, per esempio, che il servo inter liberos vadat cum omnibus heredibus libere quocumque ei placuerit a modo in antea civisque efficiatur Romanus, ita quod nullus eum amplius audeat servitutis vinculo subiugare (65). I manomessi formavano una classe superiore a quella degli schiavi, inferiore a quella dei liberi. I servi stranieri erano però in condizione peggiore di quella degli indigeni: essi erano i veri schiavi. Gli schiavi, comprati dai privati slavi e saraceni (66), erano per la maggior parte tartari, russi, saraceni, mongoliani, bosniaci, greci, de genere Avogassiorum (circassi), de genere Alanorum (67), e si rivendevano, nonostante i divieti e graves poenas contrafacientibus, come scrive Andrea Dandolo, al pubblico incanto a San Giorgio e a Rialto. Le donne circasse, georgiane e delle regioni circonvicine, giovani di dodici, quattordici e sedici anni, dichiarate sane delle loro membra e prive di magagne occulte e manifeste (68), teneri fanciulli, uomini maturi erano venduti, nel secolo XIV, ad un prezzo che andava dai sedici ducati d'oro, pari a lire trecentottantadue circa, agli ottantasette ducati, pari a lire duemilanovantatrè (69). La Chiesa, nonostante tutte le condanne minacciate, lasciava correre, e la pratica del notariato veneziano, che sì a lungo lasciò agli ecclesiastici questo delicato ufficio, metteva costoro in contraddizione con la loro coscienza, e li spingeva a partecipare a quel traffico inumano che i canoni dei concili e le disposizioni curiali severamente proibivano.

Tutela della persona e dei beni fu sempre in qualche modo assicurata ai forestieri (forinseci), efficacissimamente poi dalla fine del secolo XII, col mezzo di accordi internazionali, dai quali era escluso tuttavia un assoluto diritto di reciprocità, poichè se Venezia per i propri sudditi in paesi stranieri pretendeva la costituzione di tribunali nazionali od almeno misti, nella dominante non ammetteva tribunali nazionali per gli stranieri, sottoponendo questi alla giurisdizione di giudici indigeni, costituiti in curia speciale, quella del forestier (70). Non si ha notizia di un diritto d'albinaggio; il ius naufragii fu proibito. Il veneziano che non avesse voluto soddisfare le ragioni del forinsecus, gli era senz'altro addictus (promissione del Mastropiero, § d); e per lungo tempo fu persino consentito agli stranieri l'acquisto di immobili. I sudditi veneziani, trasferiti altrove godevano sempre la protezione della Repubblica. Vediamo, da un documento del 13 luglio li 17, fatte in Pisa la stima e la consegna al nunzio veneto, colà residente, di robe lasciate da un Gradenigo, morto appunto in quella città (71). In altro documento, del 1150, leggesi che uno Ziani, legato del doge a Costantinopoli, fu chiamato ad eleggere i giudici, qui dicerent per legem quid opus esset intorno allo scioglimento di una compagnia commerciale, ivi stabilita, fra un Enrico Jubiano di Murano e Raimondino Donno di San Biagio (72).

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