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Cerchiamo ora sommariamente di determinare quale fosse il diritto a cui gli istituti giudiziari veneziani si conformavano nella oscura età di mezzo.

I lineamenti dell'antica procedura civile veneziana (47) riproducono in molta parte la procedura romana. Accanto ad un processo, fondato quasi su un contratto fra litiganti che consentono di portare la controversia innanzi al giudice, obbligandosi di obbedire alla sentenza pronunciata, ne troviamo un altro che ha i 'caratteri di un procedimento d'ufficio, per quanto promosso da una proclamacio dell'attore. In questo la parte offenditrice è chiamata in giudizio con un preceptum conventionis (citazione). La procedura poteva essere o sommaria, sine strepitu et figura iudicii, o per clamores, formale, per la quale un messo della curia recava il preceptum al convenuto, o in sua assenza ricorreva alle gride; ma per chi era fuori del territorio del dogado era usata la bina contestatio: altrimenti la citazione era ripetuta tre volte. Se al giudizio l'attore non si presentava, decadeva dalla lite; se il convenuto era contumace, si tutelava l'attore con una temporanea immissione nel possesso dei beni dell'avversario, che poteva col tempo diventar definitiva. Presentandosi le parti, il giudice esigeva da esse una cautio o vadia in iudicio. Poi si apriva il dibattito, durante il quale l'attore, richiedendosi la cautela del sacramentum calumpniae, per evitare le azioni temerarie da parte sua, esponeva le proprie ragioni (intentio), e il convenuto opponeva le sue eccezioni (replicatio). Erano concessi rinvii per legittime cause; a tutela dei diritti delle parti il giudice poteva pronunciare degli interdicta, esercitando sequestri conservativi. Nella procedura formale, le parti, convenuto ed attore, erano chiamate a sostenere l'onore della prova, nelle tre forme, documento, testimonianza e giuramento probatorio. Era riservato al giudice il diritto di perizia o di accesso giudiziale. Esaminati gli atti procedurali, se non si fosse prima addivenuti ad un compromesso fra le parti, i giudici pronunciavano in fine la sentenza per legem et iudicium, la quale diventava esecutiva dopo l'approvazione e la pubblicazione da parte del doge, ed era di regola redatta in forma solenne nella cartula deiudicatus.

Siffatti lineamenti generali, sui quali si fonda il giudizio nel periodo anteriore alle compilazioni statutarie, non furono oggetto di radicali riforme nella compilazione dei nuovi statuti (48), ma non mancarono ritocchi per il miglioramento degli atti procedurali, per l'ordinamento dei clamores, per la fissazione dei termini dei diversi atti, nella limitazione dei poteri discrezionali del giudice, nell'esercizio del diritto di prova, ecc.. Per rendere più efficace il principio della pubblicità (49), un nuovo ordinamento, elaborato sulla fine del secolo XII, fu codificato negli statuti dello Ziani del 1226. Esso si riferiva alle venditiones ad usum novum, per garantire i diritti dei terzi, con termini piuttosto lati prima di arrivare all'investicio ad proprium, cioè all'immissione definitiva nel possesso: siamo qui però nell'ambito della giurisdizione volontaria piuttosto che della contenziosa.

La giustizia e due arcangeli
JACOBELLO DEL FIORE - LA GIUSTIZIA E DUE ARCANGELI.

(Già nel palazzo ducale, ora nella galleria dell'Accademia).

Intorno al modo onde era esercitata la giustizia e intorno alle norme giuridiche a cui s'informava, restano numerosi documenti sin dai secoli XI e XII; non sembrerà inopportuno citarne alcuni. Nel 1100, un doge, Vitale Michiel, accogliendo le istanze di una Stefania, vedova Lupareni, rimaritata a un Bembo, invita costei a dare la prova, dopo suo reclamo, del credito totale che vantava verso gli eredi del primo marito. Si presenta essa con il suo fideiussore e prova con testimoni giurati la sua pretensione, e il doge stesso, assistito da' suoi giudici, sentenzia allora che sia investita della proprietà di terre e di case, già di ragione del defunto marito. Non essendo però rilasciati dagli eredi tali immobili, nè avendo la donna ricevuto in altro modo pagamento alcuno, avviene un nuovo processo, e, dopo una stima accurata della proprietà, le si aggiudica, invece, un determinato prezzo in contanti. Questa procedura, forse non bene determinata in tutti i suoi momenti, apparisce però del tutto regolare e giuridica nella forma, perchè alla prima domanda o comparsa della Lupareni segue la prova legale della richiesta, e il giudizio è conforme al diritto (50). Un altro doge, Domenico Michiel (1123), si reca sul campo di San Zaccaria e, assistito da un giudice e da alcuni probi viri, statuisce, presenti le parti, un accordo fra un Bonaldi e la badessa del monastero di San Zaccaria, chiamata a rispondere dell'occupazione d'un pezzo di terra, nel campo stesso in cui si tiene il giudizio. Se non che, o per aver mancato al patto o per altra causa, alcuni anni dopo il Bonaldi dà nuova querela alla badessa, in quel campo medesimo, il giudice interroga la badessa per quali titoli facesse valere i suoi diritti di proprietà sul fondo controverso. Essa risponde non poterli mostrare, perchè abbruciati. Richiesto invece il Bonaldi dÈ sui documenti, presenta un testamento dÈ suoi antichi. Allora, udita e ponderata quella carta, si concede al Bonaldi il libero possesso del terreno (51). Giudizio spiccio, ma retto, e fondato sopra prove indiscutibili. È certo che quel testamento avrà costituito il titolo che legittimava le pretese del Bonaldi.
Ci piace ancora accennare a due documenti o breviaria di testimonianza legale: il primo del 1072, in cui Domenico Rosso di Rialto si dichiara testimonio della consegna di una certa quantità di allume a Domenico Serzi, che pare la negasse a un altro Rosso che lo querelava (52); il secondo del 1098, di Martino, prete di San Procolo, che si costituiva anch'egli testimonio in una questione intorno a una siepe, collocata in luogo che turbava il possesso altrui (53). Erano testimonianze ad futuram memoriam. Oltre ad una sentenza del doge Pietro Polani del dicembre 1140, a favore di una vedova Gradenigo dei Santi Apostoli, per restituzione di dote (54), attira in modo speciale l'attenzione nostra un documento dell'aprile 1086 (55), coi quale un Paolo Salomone di Rialto rilascia quietanza a un Domenico Pantaleo, pur di Rialto, di una serie di atti cauzionali relativi a una proprietà. Chiamato il venditore, in caso di evizione, a prestar la difesa, questi consegna all'acquirente le prove della proprietà venduta, con l'obbligo però di riconsegnarle entro un periodo determinato di tempo, scorso il quale pare dovesse essere prescritta l'altrui azione rivendicatoria. Giova ricordare una rinunzia di diritto sopra beni stabili, del settembre 1061, fatta da un prete vicario di San Zulian (56), e un atto di mutuo del 1176, chiaro ed esplicito, con cui una Carlotta di San Zulian riceve a prestito da un Giovanni tintore soldi venti di denari di Verona, per mesi sei, e si obbliga a darne quattro d'interessi, assicurando il capitale sopra una casa di legno (fabricam ligneam) da lei abitata (57). Vanno inoltre ricordate e la cessione fatta nel 957 da Pietro Candiano III a un Martino Zancani di una parte di terra e palude, appartenente al palazzo ducale, con diritto di donazione, vendita, permuta, purchè pagasse al palazzo il quintellum (4%) sul valore della proprietà e un moggio di sale ogni anno per ogni salina che ne rendesse dieci e fosse compresa in quella proprietà (58); e una quitanza di legati testati da un Giovanni Ferrario a favore di prete Fiorenzo Bragadin, nel maggio 1056 (59); e una vendita di terreno fatta da Felice Moro, pievano di San Salvatore, nel luglio 1078, degna di essere particolarmente notata per la sua forma legale e per i vari incidenti che contempla e prevede (60). Molte altre memorie si potrebbero citare per mostrare l'esistenza di atti di successione, di cessioni o vendite, di proprietà e servitù del suolo, di locazioni, investiture, ipoteche, livelli: di un corredo insomma di scritture attinenti a un sistema di diritto sufficientemente bene ordinato fino dai tempi in cui Venezia si costituì in libero stato.

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