Previous | Index | Next

Su la cognizione scientifica del diritto romano prevaleva la consuetudine, che preparava il nuovo diritto locale. La consuetudine conservò in Venezia più che altrove importanza come fonte di diritto, e gli stessi statuti riconoscevano ad essa forza di legge, là dove mancava la norma del diritto positivo. Nella consuetudine trovava già ricco alimento la più antica giurisprudenza, sistematicamente ordinata, a metà del secolo XII, nè Iudicia a probis iudicibus promulgata (28): e il perfezionamento del senso giuridico, che seguiva di pari passo il risorgimento degli studi, e lo svolgersi dell'esistenza dello stato in ordini amministrativi più rispondenti ai diversi uffici politici e sociali, non indussero mai a sostituire del tutto alla consuetudine l'imperio della legge scritta o il dominio del diritto comune. Lo Splendor Venetarum consuetudinum (29) di Jacopo Bertaldo, cancelliere ducale nel 1298 e vescovo di Veglia nel 1314, ne raccoglieva per così dire l'eco, pur quando ormai il lavoro legislativo l'avea condotto alla fondamentale riforma nell'ordine della procedura. Era ben passato il tempo in cui i soli iudices et officiales in omnibus et singulis causis, tam civilibus quam criminalibus, et in omnibus, que tunc in strepitu iudiciali modo aliquo occurrebant, ipsi determinabant secundum usum et bonam conscienciam, cum pauca statuta haberent, et illa que habebant erant quasi consilia a consultacione sapientum habita (30); ed era pur passato il tempo in cui erant nostri antiqui, a dir del Bertaldo, puri ac castitate pleni, nec non et pura dilectione inter se astricti, di guisa che bastavano ad essi le poche leggi scritte raccolte nel parvum statutum, e meglio inter se consuetudinibus utebantur purissime (31).
L'opera del tempo e della civiltà avea trasformato mente e cuore aumentando via via legami giuridici ed economici in una società più ricca di uomini e di virtù produttive; ma la consuetudine va sempre colmando le lacune fra le età e le società diverse, facilitando la transizione tra i diversi momenti. Sotto l'impulso di una crescente attività, il bisogno di una disciplina, più rigida tutrice di vasti e complessi interessi, creava gradatamente un ordine politico e giuridico nuovo, promovendo anche uno studio esegetico meno empirico di quello dei primi interpreti, guidati più da senso pratico che da conoscenze teoriche.
Sulla fine del secolo XII e sul principio del secolo XIV le glosse agli statuti si fanno frequenti e son ricche di dottrina attinta alle fonti del diritto romano, ai responsi dei più recenti interpreti della scuola pavese e di quella di Bologna, ai larghi contributi novatori portati al diritto comune da quello canonico (32); ma sempre con quel rispetto alle consuetudini, che si mostrerà anche più tardi nella pratica di palazzo. Quei giuristi non erano astratti pensatori: erano uomini pratici, addetti alle varie curie, che ormai si erano distaccate dalla prima unica curia ducale.

La Giustizia
LA GIUSTIZIA.

Scultura di un capitello del portico terreno del palazzo ducale.

A mezzo il secolo XIII, Venezia avea dunque tracciato le linee fondamentali del proprio diritto, intorno alle quali dovea svolgersi in avvenire tutta la sua magnifica opera politica ed amministrativa, che si manifestava nell'avanzare e trasformarsi dei suoi istituti a seconda dei bisogni e dei tempi. Per il lento e crescente modificarsi della costituzione, come s'è detto, l'attività legislativa e giudiziaria della concio era stata trasferita nel maggior consiglio, erede dei poteri di quella; nel consiglio dei quaranta, ordinati pro proficuo et utilitate Venecie, per l'esame di questioni amministrative e giudiziarie particolari, che non potevano esser discusse e trattate per la loro singolarità dai corpi maggiori (33); e nel consiglio dei pregadi. Quanto più perdono del loro valore le funzioni della concio, tanto più si suddivide la curia ducale. Il maggior sviluppo della vita economica, sociale e giuridica richiese l'istituzione di nuove magistrature, ciascuna delle quali conservò parte della giurisdizione, prima raccolta o nella curia ducale o nella concio.
Con Sebastiano Ziani si istituisce l'ufficio della Giustizia pel riscontro della politica annonaria, riformata con legge speciale (34); per i bisogni finanziari dello stato sorge la camera degli imprestiti. E poi, nel campo giudiziario, dalla primitiva curia Veneciae si staccarono talune attribuzioni che furono affidate ad altri uffici, sì che essa stessa fu ridotta ad essere una delle tante curie, ma tra queste distinta col nome di curia del proprio, forse perchè le furono riserbate le questioni intorno alla proprietà. Attorno ad essa, per diretta derivazione (35), si formano già, sullo scorcio del secolo XII, la curia comunis per giudicare le cause tra privati e lo stato, e quella forinsecorum per le cause di Veneziani contro forestieri e dei forestieri tra loro, l'una e l'altra più tardi riunite insieme (36). Poi, sebben nella loro origine non costituissero una curia, gli advocatores comunis, che pur compariscono sulla fine del secolo XII con l'ufficio di dare operam al ricupero delle ragioni del comune e di placitare a difesa di questo contro i debitori del comune, a qualunque titolo (37), la costituirono quando a codesto compito si aggiunse il potere giurisdizionale colla facultas inquirendi e la facultas distringendi in ordine all'accertamento ed all'esazione dei crediti stessi con poteri di sindacato sugli uffici destinati a raccogliere il danaro dello stato.

Dal principio alla seconda metà del secolo XIII con quelle ricordate si svolgono le altre che nel loro insieme formeranno più tardi le curie di palazzo: negli statuti di Enrico Dandolo del 1204 compariscono i giudici dell'esaminador (38), ai quali erano deferiti gli atti di giurisdizione volontaria in materia patrimoniale e quanto riguardava l'esecuzione di ogni atto di trasferimento di proprietà: sotto il dogado di Pietro Ziani si hanno i giudici del piovego (39), con giurisdizione in materia di beni demaniali. Ad essi in appresso fu aggiunta la giurisdizione sull'usura e gli eretici: e quasi allo stesso tempo si incontrano i signori di notte (40), i vari uffici dei quali avevano carattere particolarmente penale. Nel 1244, con la pubblicazione di statuti in materia di procedura, aggiunti alla collezione del Tiepolo del 1242, veniva istituita la curia di petizion (41), cui erano affidate le cause per debiti sia tra Veneti, sia tra forestieri, e quelle nascenti fra questi e comuni lontani per ruberie, frodi od ingiurie: nel 1255 si crea la curia del mobile (42), alla quale competevano le cause per debiti inferiori a cinquanta lire ed ogni causa per beni mobili, quando, in difetto di prove documentarie o testimoniali, occorresse procedere per via di giuramento; e intorno al 1250 si ha la curia de maiori salario, poi detta dal men (43), per le cause inferiori alle lire dieci. Ultime furono la curia del procurator (44) per le cause di commissarie, tutele pupillari ed interdizione, e quella del contrabbando, istituita nel 1265 (45).
Per ovviare ai conflitti di competenza, che potevano insorgere, e supplire ad ogni motivo di incompatibilità, furono istituiti gli iudices per omnes curias (46), i quali doveano in tali casi sostituire i colleghi nei vari tribunali. Ciascuna magistratura nuova aveva la propria competenza giurisdizionale, più o meno nettamente fissata da norme, comuni alcune, molte altre speciali, le quali raccolte in corpus per ogni curia, diedero origine ai capitolari. Movendo dal primitivo testo del juramentum, al qual giuramento ogni ufficiale era tenuto per l'impegno dei propri doveri, queste redazioni capitolari vennero nei tempi successivi ad integrare il diritto statutario: rimanendo esso immutato come testo unico, trovava modificazioni e deroghe nelle disposizioni inserite con valore di legge in quella specie di manuale delle norme legislative da osservarsi nell'esercizio di ciascun pubblico ufficio. Ogni ufficio, poi, nei limiti della sua giurisdizione, aveva anche autorità esecutiva per mezzo di speciali agenti.
In antico i praecones e i ministeriales erano gli ufficiali dei consigli e delle curie, ai quali era commesso di eseguire le ordinanze e le sentenze in materia civile; i pueri e i famuli erano gli agenti delle magistrature criminali. Il consiglio dei dieci, per le sentenze e i mandati, ebbe il proprio fante. V'era poi anche il comandador, agente di giustizia come i praecones e i ministeriales.

Previous | Index | Next

A KALEIDOS multimedia production