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Da queste considerazioni non consegue tuttavia senz'altro l'indicazione che in Venezia il diritto sia stato durante l'età di mezzo esclusivamente consuetudinario, e profondamente diverso da quello che i Veneti antichi avevano appreso ed accolto da Roma.
Anche il ducato veneto ebbe a sostenere l'urto dei regni barbarici sotto Liutprando, sotto Astolfo, sotto Pipino; ma pure perdendo qualche lembo di territorio, Venezia riuscì a mantenere la sua fondamentale unità nazionale, e quand'anche lo straniero fosse riuscito a strappare tutta la Venezia nuova dalla compagine bizantina, ciò non avrebbe probabilmente portato come conseguenza una totale scomparsa della civiltà tradizionale.
Ciò che quei re non riuscirono a fare, non fecero nemmeno i successivi imperatori, pur nei brevi periodi in cui potè parere che Venezia fosse attratta verso l'Occidente.
La notizia del Chronicon Altinate ch'essa abbia attinte le sue leggi dai capitolari, ha perduto molto della sua importanza dopo le recenti indagini sulla composizione di quella cronaca; ma quand'anche fosse vera, non potrebbe far pensare che ad una parziale derivazione del diritto veneziano dall'occidentale (10), non mai al sostituirsi di questo, così diverso e di ispirazione essenzialmente germanica, al diritto già tradizionale in Venezia.
Il giudizio di Salomone
PIETRO DI NICOLÒ DA FIRENZE E
GIOVANNI DI MARTINO DA FIESOLE
(a. 1438) - IL GIUDIZIO DI SALOMONE

Gruppo in marmo del portico terreno del palazzo ducale,
sull'angolo verso la porta della Carta.
Sarebbe però esagerazione il voler presentare il territorio veneziano come totalmente immune da elementi germano-italici, chè parole di origine germanica, anche di contenuto e di forma giuridica, migrarono certamente fra le lagune e vi attecchirono, e con le parole migrarono probabilmente i concetti e, sia pure con opportuni adattamenti, gli istituti; ma furono azioni limitate che riguardarono non tanto le relazioni fra privati, quanto istituti pertinenti agli ordini ed ai criteri secondo i quali si reggeva l'amministrazione dello stato (11).
E la norma prevalente così in materia civile come in materia penale (12), restò, secondo le più recenti indagini, quella derivata dalla legislazione romana, modificata ed integrata dalla legislazione bizantina (13); ma l'allentarsi progressivo delle dirette ingerenze bizantine dovette pur promuovere l'affermazione di una certa attività legislativa locale, svolgentesi nella duplice forma di ordinanze di magistrati o di determinazioni degli ordinamenti popolari.
A mano a mano che l'autonomia locale andava acquistando più netti contorni, anche l'azione legislativa, che dovea avere carattere indigeno, divenne una delle facoltà principali dell'assemblea del popolo e dei suoi uffici (14). Le gare, i dissidi, le lotte intestine, che si manifestarono appresso, non provano l'anarchia o la mancanza di leggi; simili fatti si son veduti accadere in ogni tempo e presso ogni nazione.
Ci sembra di poter affermare invece che non sia stata troppo lunga l'opera del riordinamento civile, e che, anche in tempi antichi, talune leggi fossero scritte. Infatti si ricorda una provvisione sancita sotto il dogado di Orso e Giovanni Partecipazio (864-881), che dichiara malvagio l'uso di ridurre gli uomini in servitù e ne proibisce la vendita; più tardi, nel giugno 960, il doge Pietro Candiano IV, riferendosi alla legge del doge Orso, la quale vietava il commercio degli schiavi, decreta un'altra volta l'abolizione di quel traffico iniquo (15).
Dello stesso tempo e del doge medesimo si hanno leggi che proibiscono le trasmissione a Costantinopoli delle lettere provenienti dalla Germania (960), e che interdicono la spedizione d'armi e di legni da costruzioni navali nei paesi dei Saraceni (971)(16). E il lavoro legislativo continua. Non va taciuta la legge del 998 di Pietro Orseolo II, la quale vietava lo sturmum (17), ossia l'eccitamento di tumulti, nel palazzo ducale e alla presenza del doge, sotto sanzione di gravi pene; e ciò con l'intendimento di frenare gli incomposti moti, che spesso agitavano l'assemblea popolare. In appresso, sotto il doge Domenico Flabianico, si ricorda la celebre legge fatta approvare nel 1033, contro le colleganze del dogado (18), che diventò a ragione uno dei cardini della costituzione veneziana e passò a far parte integrante delle successive promissioni ducali; nè va dimenticata la legge di incerta data, che istituiva e regolava la processio scholarum (scaule), riformata con la costitutio di Pietro Polani del 1113, contenente l'Ordo processionis scholarum (19), quella di Domenico Morosini (1148-1156) relativa alla procedura della restitutio dotis, per le prove necessarie all'accertamento dell'entità della dote e del limite al quale essa poteva ammontare, oltre il qual limite la donna non avrebbe potuto pretendere restituzione (20). Sono leggi staccate; ma ormai le norme date alla spicciolata sono tante, e tale è il rinnovamento degli spiriti, che anche in Venezia, come altrove, si sente il bisogno di un coordinamento.

Raccolte legislative ordinate compariscono infatti nella seconda metà del secolo XII. Per giudizio di qualche scrittore (21), verso il 1172 si costituì il primo nucleo di quel parvum statutum, tanto celebrato, del Bertaldo, che fu attribuito da cronisti e da storici a Enrico Dandolo ed assegnato al 1192: sono settantaquattro capitoli (22), nei quali si raccolgono gli usus Venetorum e le leges di materia civile e procedurale. Precedenti la riforma di Orio Mastropiero, essi furono inclusi poi nella collezione degli statuti civili, del 1242, coi capitoli di Enrico Dandolo del 1204 (23), di Pietro Ziani del 1214 e del 1226 (24), di Jacopo Tiepolo del 1229 e del 1233 (25).
Parallelo è lo svolgimento del diritto marittimo: al doge Pietro Ziani son dovuti gli ordinamenta super saornatione caricatione et stivatione navium, rifusi e compiuti nel capitulare navium di Jacopo Tiepolo del 1229, che contiene il diritto marittimo fino allora elaborato (26). La legislazione criminale si venne formando anche più semplicemente: ordinata per la prima volta nella promissione del maleficio, pubblicata nel 1181 dal doge Orio Mastropiero, fu riformata nel 1195 da Enrico Dandolo. La revisione statutaria operata da Jacopo Tiepolo in relazione alle leggi civili, compiuta con un sesto libro da Andrea Dandolo, la riforma fatta nel 1232 dallo stesso Jacopo Tiepolo e l'altra del capitulare nauticum, dovuta a Ranieri Zeno nel 1255, compirono l'opera allora incomininciata. Per tale lenta elaborazione, alla metà del secolo XIV il corpus legislativo del diritto veneziano era interamente svolto; e resterà per secoli il fondamento dell'attività legislativa dello Stato, nonostante il grande lavoro di perfezionamento e le riforme di mano in mano deliberate.
Si ponga mente per altro che non tutto il diritto privato marittimo e penale è negli statuti, e che cotesta perennità delle collezioni statutarie non significa immobilità delle istituzioni. Occorre altresì tener presente che nell'adattamento del vecchio diritto e nella creazione del nuovo era sempre viva la consuetudine, nella duplice forma specialmente della giurisprudenza e della pratica degli uffici. Ancora prima della compilazione definitiva dello statuto veneziano cominciò intorno alle leggi il lavoro esegetico dei giudici ed interpreti veneziani, non punto digiuni di cultura giuridica e non estranei al moto di risorgimento del diritto classico.
Se a Venezia fu meno in vigore il Corpus juris giustinianeo, non furono ignote le compilazioni che da quello traevano origine, e il fondamento della dottrina e della pratica veneziana, specie la più antica, si deve pur ricercare nel diritto romano. La Ratio de lege Romana o i Iudicia a probis iudicibus promulgata, raccolta del secolo XII, provano l'esistenza e l'uso di un Liber Romanae legis, che si ricollega al ciclo dei trattati più in uso nella pratica italiana e straniera del tempo: alla Summa legum di Riccardo Pisano, alla Summa codicis Trecensis, alla Summa di Rogerio e soprattutto al famoso così detto Codi provenzale (27).

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