L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E LE LEGGI

Sigillo del magistrato di Petizion
Sigillo del Magistrato
di Petizion
(Disegno del Grevembach)

Capo dello Stato era il doge, il quale riuniva in sè anche la somma del potere giudiziario; a lui spettava per eccellenza sapienter et onorifice Veneticorum causam in omnibus tractare (1). Per ciò, se pure le civitates e le isole soggette alla civitas, che era la sede ducale, mantennero, entro certi limiti, una separata giurisdizione, sulle giurisdizioni minori prevalse quella del doge, e dovette esser lecito ai minori giurisdicenti d'appellarsi a lui. Così probabilmente anche l'esercizio della giurisdizione da parte dei giudici locali, nei quali potremmo ravvisare i continuatori dei tribuni, ebbe presto ad apparire come la manifestazione di poteri che in sostanza derivavano da quel supremo rettore, che era il doge. E qui giova notare che non è assurdo il riconnettere a un vecchio tribunato bizantino i gastaldiones giusdicenti, i quali non si debbono confondere coi gastaldiones ducali, puri esecutori degli ordini del doge o della curia formatasi intorno al doge e per lui operante.
Il nome germanico, anzi langobardo, non deve oscurare la giusta visione delle origini dell'istituto: e non è necessario pensare ad ordinamenti interamente nuovi che si siano formati sui territori temporaneamente aggregati al regnum italicum. La struttura del gastaldato veneto resta appunto, per le diverse origini, distinta con note particolari dal castaldato langobardo e franco, che nei territori del regno italico doveva dar luogo al vicecomitatus. Negli uffici chiamati a render ragione nelle contrade potevano dunque durare le forme e in qualche modo lo spirito dell'amministrazione bizantina.

Ma, col decadere generale delle contrade, alcune delle vecchie giurisdizioni scomparvero; quelle che rimasero furono sempre più strettamente legate alla giurisdizione centrale. Questa ebbe presto per ufficio la curia che, formatasi intorno al doge e da lui preceduta, si disse, appunto ducale. Non dobbiamo confonderla coi publicum placitum, anche se qualche volta possa sembrare la stessa cosa: la designazione di publicum ci riporta al populus, al quale dovette in origine spettare, almeno in materia di crimini gravi, la giurisdizione punitiva, in quanto la pena poteva importare la perdita della vita e la esclusione dalla società politica. Sono attributi che poi passeranno al maggior consiglio, ai pregadi, alla quarantia, consilia sorti dalla concione; dovevano quindi spettare originariamente all'organismo dal quale si distaccarono.
La curia ducale è invece espressione dei poteri giurisdizionali propri del doge: le sue decisioni dovevano apparire come manifestazioni della volontà ducale. Per ciò fu unica, nonostante la diversità delle materie. In essa si fondevano indistinte la giurisdizione civile e la penale, entro i limiti prima riconosciuti al doge, data la concomitanza di giurisdizioni popolari e locali.

Se nella curia del doge sia stata riassorbita la giurisdizione della capitale, e se i componenti di essa possano riconnettersi con gli antichi tribuni (2), è questione che si può ben porre: non è escluso che una giurisdizione in origine locale, data la supremazia di Rialto sulle altre terre del dogado, si sia mutata in una giurisdizione che potremmo quasi dire statale. Ma l'indole sua mutò quando fu formata da giudici che non ebbero più la propria autorità da una elezione popolare, bensì dalla scelta del doge. Pure, in un primo momento, la curia ducale fu certamente composta con elementi che venivano scelti via via, secondo le cause e le contingenze esterne (3). Soltanto verso il Mille la curia ducis raggiunse uno stabile assetto con elementi ad essa durevolmente legati: troviamo fin da allora persone che conservano a vita il titolo di iudices, benchè nel fatto nulla faccia credere che partecipassero senza intermittenza alla curia ducale. Si direbbe che costituissero un ceto entro il quale il doge doveva scegliere i componenti della sua curia, quantunque non si abbiano indizi, che esse raccolte in corpo, formassero un collegio che possa paragonarsi alla advocatio fiorentina. Per altro, nella seconda metà del secolo decimosecondo, il loro numero variabile prima, si fissò a tre: la determinazione del numero, se non fu contemporanea alla creazione di quel vincolo durevole a cui si è precedentemente alluso, dovette essere in relazione con altre riforme, che riguardavano la composizione della curia, sottraendola all'arbitrio del doge. Già da più secoli aveva potuto resistere inalterata, soddisfacendo da sola alle necessità che aveva l'amministrazione della giustizia entro i confini del dogado. Or qui resta a vedere come regolasse allora l'esercizio delle sue mansioni, donde traesse i criteri per le sue definizioni e, in altri termini, qual fosse e come costituito il diritto con che i Veneziani ebbero a disciplinare le proprie relazioni nell'età di mezzo. Si ebbero o non si ebbero leggi? E se si ebbero, quale ne fu l'estensione e l'efficacia?

Le favole, tessute da eruditi recenti intorno alle origini di Venezia, fanno dei presunti fondatori della città altrettanti legislatori; ma non mette conto di riferire o discutere i dati fantastici offerti da quegli scrittori. Se non che non sono quelle favole soltanto che sviarono dalla verità, ma anche talune interpretazioni non troppo rigorose di testimonianze offerte da cronache o documenti. Non può credersi, per esempio, che il doge Marcello (717-726) abbia dato a Venezia buone e chiare leggi, quando Venezia riceveva ancora leggi da Bisanzio (4). Leone e Costantino, gl'imperatori iconoclasti, governavano da Costantinopoli le elezioni del metropolita gradense (5) e, ancor dopo l'assalto di Pipino, tra gli anni 814 e 820, nel territorio ducale era riconosciuta la legge con la quale Leone V vietava il commercio con la Siria e l'Egitto (6); che fossero quindi in vigore le leggi bizantine è fuori di dubbio.
La legislazione imperiale non escludeva certo la possibilità di editti della magistratura provinciale, ma non ne possiamo affermare la concreta esistenza fondandoci su affermazioni vaghe, come sarebbe l'apprezzamento della temperanza o della prudenza del magistrato nell'esercizio de' suoi doveri giudiziari, o sulle locuzioni di documenti, come la sentenza del gastaldo di Torcello, Buono Orio, del 1076, da cui apparisce che nella controversia tra l'abate di un monastero di Ammiana e il pievano dell'isola egli giudicò per legem et iudicium (7), o come il privilegio concesso nel 1074 a quei di Loreo, col quale si permetteva loro di render ragione secondo la lex dei Veneziani (8). La parola lex, che servì ad indicare la stessa curia, fu in essi adoperata per significare il diritto obbiettivo in genere (9), senza riguardo all'indole specifica delle sue fonti, comprendendo, cioè, tanto le leggi quanto le consuetudini.

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